Tribunale di Rovigo
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Patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato, sia nel processo civile che in quello penale, disciplinato dagli artt. 74/141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ha lo scopo di fornire la rappresentanza in giudizio alle persone non abbienti, sia per agire che per difendersi, potendo anche richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell'irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, attualmente non superiore ad Euro 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia 23.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30.01.2021).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito vanno presi in considerazione anche quei redditi che per legge sono esenti dall'irpef, o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Per quanto riguarda, in particolare, il patrocinio a spese dello Stato in materia civile, considerato che la competenza per l'ammissione o meno è del competente Ordine degli Avvocati, per le relative modalità si può consultare il sito dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo: www.ordineavvocatirovigo.it
Per quanto riguarda, invece, il patrocinio a spese dello Stato in ambito penale si precisa quanto in appresso delineato.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in materia penale, è necessario che il richiedente sia parimenti titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.746,68 (Decreto del Ministero della Giustizia 23.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in ambito penale, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art. 92 del T.U., è aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito penale, può essere richiesta da:
- cittadini italiani;
- stranieri ed apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
- da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L'ammissione può essere richiesta, e se concessa è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza ( in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio ).
La domanda di ammissione, in ambito penale, si presenta presso l'Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi:
- alla cancelleria del G.i.p., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
- alla cancelleria del Giudice del dibattimento, se il procedimento è nella fase successiva
- alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
La domanda deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
Può essere inviata anche a mezzo raccomandata a.r., sempre con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare ( v. fac-simile ):
- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda ( autocertificazione ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445 );
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto penitenziario.
Se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero ( extracomunitario ), per i redditi prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda ( in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a responsabilità penale ex art. 76 D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445.
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- dichiarare l'istanza inammissibile;
- accogliere l'istanza;
- respingere l'istanza.
Sulla domanda il magistrato decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.
Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Se detenuto, il decreto gli viene notificato.
Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente.
In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all' Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Se la domanda viene accolta, l'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del Distretto della Corte d'Appello di competenza e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico ed un investigatore privato autorizzato.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce, inoltre, l'effetto che alcune spese sono gratuite ( copia degli atti processuali necessari per l'esercizio della difesa ), altre sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, per l'eventuale successivo recupero.
Se la domanda non viene accolta, contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Agenzia delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Agenzia delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
In ambito penale, il beneficio non è ammesso nei procedimenti penali per evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e se il richiedente è assistito da più di un difensore, salvo i casi di cui all'art. 100 del D.P.R. 115/2002 ( partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza ).
Documento | Download | Data |
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Adeguamento dei limiti di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Decreto interdirigenziale ai sensi dell’art. 77 | 163 KB | 08/06/2023 |
ELENCO AVVOCATI GRATUITO PATROCINIO – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVIGO (aggiornato a ottobre 2022) | 177 KB | 27/10/2022 |