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Istruzioni per il ricorso al Giudice di pace

Il ricorso al giudice di pace è regolamentato dagli articoli 22 e seguenti della legge 689/81 e dall’art. 204 bis 3° comma legge 214/03


Termini

Va presentato entro 60 giorni dalla notifica in caso di verbale o 30 giorni in caso di cartella esattoriale od ordinanza prefettizia.


COMPETENZA

La competenza del giudice di pace dipende dal luogo dove è stata elevata la contravvenzione (ad es. un verbale elevato in Comune di Rosolina va presentato al Giudice di Pace di Adria).


MODALITÀ

Il ricorso di effettua in carta semplice (possibilmente in 4 esemplari) allegando copia del provvedimento contro cui si ricorre. Viene depositato in cancelleria dal ricorrente, da un suo procuratore o da persona delegata.

L’invio a mezzo posta è ammesso tramite raccomandata A/R.

In alternativa è possibile ricorrere direttamente al Prefetto territorialmente competente.

Il ricorso al Prefetto ESCLUDE la possibilità di ricorrere anche al giudice di pace e viceversa.


DOMICILIAZIONE

Il ricorrente ha l’obbligo di domiciliarsi nel comune dove ha sede l’Ufficio adito; in difetto le notifiche verranno effettuate presso la cancelleria.

In pratica chi risiede in comune diverso non riceverà atti al proprio domicilio e pertanto dovrà informarsi telefonicamente sulla data d’udienza.



GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
VIA BOSCOLO, 3 –45100 ROVIGO
TELEFONO CANCELLERIE PENALE /CIVILE : 0425/25496
CANCELLIERE :0425/25666
TELEFAX: 0425/25490
Email:
gdp.rovigo@giustizia.it