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Amministrazione di sostegno
Con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, entrata in vigore il 18.3.2004, è stata istituita la figura dell’Amministratore di sostegno. Questa nuova figura nel codice civile, costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti e della dignità della persona e un efficace strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell’autonomia necessaria all’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Nel passato la protezione prevista riguardava solo i casi estremi di chi viveva in condizioni di abituale e totale incapacità e consisteva nell’interdizione o nell’inabilitazione.
- I potenziali beneficiari di questo istituto e gli elementi che costituiscono il senso di innovazione rispetto agli strumenti tradizionali di tutela sono i seguenti:
- la persona deve avere un’infermità o una menomazione (fisica o psichica) tale da impedirle il provvedere autonomamente ai propri interessi (nesso causale);
- a differenza dell’interdizione, prevista solo per abituale infermità di mente, per la prima volta la protezione giuridica viene estesa potenzialmente anche a coloro che hanno una menomazione fisica;
- l’impossibilità può essere parziale, ossia circoscritta anche ad un solo atto della vita quotidiana;
- l’impossibilità può essere anche temporanea, circoscritta ad un periodo particolare in cui la persona ha bisogno di essere affiancata per alcuni atti.
Le tipologie di soggetti che nella vita di tutti i giorni si possono trovare nelle condizioni sopra descritte sono:
- persone molto semplici che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate;
- persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo che bisogna rimuovere, destinando in modo specifico delle loro risorse alle esigenze di cura;
- persone deboli che sono incapaci di fare valere i propri diritti (ottenimento di pensioni o indennità di accompagnamento, riscossione di affitti, accettazione delle eredità o ricerca dei beni ereditati presso le banche per evitare che i relativi diritti siano lasciati cadere in prescrizione, ecc…);
- persone deboli mentali o fragili psicologicamente che hanno bisogno che qualcuno stia loro accanto con funzioni terapeutiche e di aiuto a fare e a gestirsi;
- persone con sofferenza psichica che hanno bisogno di un’organizzazione delle cure alla propria persona attraverso una presenza integratrice, che spesso è sufficiente per evitare l’istituzionalizzazione;
- persone con disturbi della personalità o con comportamenti disordinati;
- persone in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, per esempio ad uno dei figli;
- alcoldipendenti che indirizzano in prevalenza al bere le risorse, non sono capaci di gestirsi e conducono una vita disordinata;
- tossicodipendenti;
- persone senza fissa dimora a cui quasi mai nessuno pensa.
I soggetti legittimati a proporre ricorso per l’amministrazione di sostegno, sono:
- lo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato;
- il pubblico ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente coinvolti nella cura e assistenza nella persona;
- parenti entro il quarto grado (ascendenti, zii, cugini primi, ecc..);
- il coniuge dell’incapace;
- i conviventi stabili dell’incapace;
- gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno), i cognati, i generi, le nuore);
- il tutore e il curatore (insieme alla richiesta di revoca dell’interdizione o inabilitazione);
- i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.
Nel ricorso bisogna indicare:
- le generalità di chi fa il ricorso ed il suo rapporto con colui che ha bisogno dell’Amministratore di Sostegno (fratello, madre, nipote, coniuge, ecc…);
- le generalità del soggetto beneficiario con indicazione della residenza e il luogo dove egli si trovi;
- il nome ed il recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori);
- le ragioni della richiesta, i bisogni della persona beneficiaria, le sue patologie (con eventuale documentazione sanitaria);
- situazione patrimoniale e reddituale della persona beneficiaria;
- il nominativo e il recapito del soggetto che si indica come Amministratore di Sostegno.
La richiesta di nomina dell’Amministratore di Sostegno va fatta in carta libera (anche senza un avvocato), pagando una marca da bollo di € 27,00, mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice tutelare del Tribunale competente.
Il giudice tutelare fissa con decreto l’udienza in cui verrà esaminata la situazione del soggetto per il quale si richiede l’Amministratore di Sostegno. All’udienza dovranno essere presenti la persona interessata, il ricorrente e tutti coloro le cui informazioni siano ritenute utili. Essendo l’audizione della persona beneficiaria obbligatoria, il giudice tutelare è tenuto, ove occorra, ad effettuare l’esame presso la dimora del beneficiario (previa specifica certificazione medica, da allegarsi al ricorso, che attesti l’intrasportabilità del medesimo).
All’udienza fissata il giudice tutelare esaminerà la persona e richiederà tutti gli accertamenti (sia dal punto di vista medico che di quello sociale, relazionale e dell’autonomia residua) che riterrà utili per conoscere il soggetto e ciò di cui ha bisogno.
Completata l’istruttoria il giudice tutelare entro sessanta giorni dal deposito del ricorso emetterà il decreto motivato ed immediatamente esecutivo, di nomina dell’Amministratore di Sostegno.
L’incarico dell’amministratore è gratuito e la durata può essere a tempo determinato o indeterminato a seconda della natura dei bisogni del beneficiario.
L’Amministratore di Sostegno svolgerà il suo compito dando conto, con relazione periodica o con rendicontazione annuale, al giudice tutelare del suo operato.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno e può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Inoltre conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti, la sua capacità di agire.
- Doveri dell'amministratore di sostegno
- Criteri di visibilità del procedimento di nomina di amministratore di sostegno
PER INFORMAZIONI
Cancelleria Giudice Tutelare: Rovigo, Via Verdi, 2 Piano Terra Stanza n. 13
Telefono: 0425428171
Email: volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it.
PEC: volgiurisdizione.tribunale.rovigo@giustiziacert.it
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- Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - apertura ordinaria
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